TITOLOMinistero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle forestePNRR M2C1 Investimento 2.2. – Parco Agrisolare: installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale |
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Riferimenti normativi: | ☐ Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 aprile 2023, n. 211444, relativo agli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici
da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» ☐ Avviso del Direttore Generale del MASAF del 21 luglio 2023, emanato ai sensi del Decreto del Ministro del 19 aprile 2023, n. 211444. |
Area geografica: | Intero territorio nazionale |
Beneficiari: | ☐ imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
☐ imprese agroindustriali; ☐ indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; ☐ i soggetti dei punti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER). |
Interventi finanziabili: | Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. |
“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” – Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI), APQ Nebrodi
Progetto AINEB 50 – CUP: F47H20003430009 – CIG: 8624019D9A
Servizio T.4 Partecipazione NEB LL a bandi e retri europee
L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. | |
Spese ammissibili: | Acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: – rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro; – realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale; – realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale. Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. |
Agevolazioni: | Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale come di seguito dettagliato.
a. Intensità di aiuto, distintamente per spese ammissibili, per le aziende agricole attive nella produzione primaria: – per progetti nei limiti di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto le intensità di aiuto sono le seguenti: 1. Costruzione o miglioramento di beni immobili: 80% 2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato. 80% 3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali: 80% 4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità: 80%. |
– per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l’intero progetto le intensità di aiuto sono quelle nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.
Nello specifico: 30 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di: – 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; – 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; – 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato
b. Intensità di aiuto, distintamente per spese ammissibili, per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: 1. Costruzione o miglioramento di beni immobili: 80% 2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato: 80% 3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali: 80% 4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. 80% 5. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali: 80%.
c. Intensità di aiuto per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 30 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di: – 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; – 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; – 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato. |
Termini: | Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023 |
Note: I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria