Nota UE sul ripristino della natura

Nota sul Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura

 

Il recente Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura delinea una visione di sviluppo del territorio europeo degli Stati membri atta a garantire sempre più il recupero, a lungo termine e duraturo, della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi e mira quindi a ripristinare almeno il 30% degli habitat in cattive condizioni entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. I medesimi Stati membri, inoltre, dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo e adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.

 

Il Regolamento interviene a fronte di risultati allarmanti che, da ultimo, uno studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) ha pubblicato nel 2020, rivelando che solo il 15% degli habitat – ossia gli ambienti naturali in cui un animale o una pianta vive o conduce una parte dell’intero ciclo vitale -presenti nell’UE ha un buono stato di conservazione, mentre l’81% ha uno stato di conservazione inadeguato (45%) o cattivo (36%).

 

In tale contesto il Regolamento, qui allegato, stabilisce dunque obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura negli ecosistemi terrestri e marini, di acqua dolce e urbani al fine della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento agli stessi, anche per rafforzare la sicurezza alimentare.

 

Nello specifico, viene introdotto l’obbligo, da parte di ogni Stato membro, di azionare misure di ripristino per:

  1. riportare in buono stato, in percentuale crescente in relazione a successive scadenze temporali (2030 – 2040 – 2050), le zone dei tipi di habitat che non lo sono, dando priorità ai siti Natura 2000;
  2. eliminare barriere artificiali obsolete che impediscono la connettività naturale delle acque superficiali integrando le misure per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali;
  3. migliorare la diversità degli impollinatori ed invertire la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030;
  4. rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7. Al riguardo la tendenza all’aumento, nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 ed il 31 dicembre 2030, viene valutata attraverso due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli: 1. indice delle farfalle comuni; 2. stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati; 3. percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
  5. rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7. La tendenza all’aumento, nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 ed il 31 dicembre 2030, viene valutata per almeno sei su sette dei seguenti indicatori: 1. legno morto in piedi; 2. legno morto a terra; 3. percentuale di foreste disetanee; 4. connettività forestale; 5. stock di carbonio organico; 6. percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone; 7. diversità delle specie arboree.

In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi, gli Stati membri mirano a contribuire all’impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell’Unione.

 

Il Regolamento introduce il Piano nazionale di ripristino che ogni Stato membro deve preparare sulla base di un’attività di monitoraggio e di ricerche preliminari per individuare le misure di ripristino necessarie al fine di conseguire gli obiettivi di ripristino ed adempiere gli obblighi previsti così da contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
  • conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
  • maggiore sicurezza alimentare;
  • adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

La scadenza di presentazione, da parte di ogni Stato membro del progetto di Piano nazionale di ripristino, è fissata al 1° settembre 2026.

 

In questo contesto, anche gli Enti territoriali possono farsi parte attiva nel definire un proprio Piano di ripristino della natura che, in base al regolamento UE, dovrebbe considerare i seguenti aspetti:

  1. quantificazione delle zone da ripristinare e descrizione delle misure di ripristino da azionare per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi del regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell’ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
  2. valutazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II del regolamento non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato;
  3. valutazione degli indicatori per gli ecosistemi agricoli e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all’interno del territorio dell’Area Interna dei Nebrodi;
  4. valutazione degli indicatori per gli ecosistemi forestali e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all’interno del territorio dell’Area Interna dei Nebrodi;
  5. elaborazione di un piano di monitoraggio delle zone soggette a ripristino;
  6. valutazione degli impatti socioeconomici prevedibili e dei benefici previsti dall’attuazione delle misure di ripristino;
  7. stima delle esigenze di finanziamento per l’attuazione delle misure di ripristino;
  8. valutazione dell’interazione tra le misure incluse nel Piano di ripristino dell’Area Interna dei Nebrodi ed il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la regione Siciliana.

In allegato la Nota sul Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura.